Statuto

Art. 1 ISTITUZIONE

La Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero società coop. di credito a r.l., la società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., la Famiglia Zanot­to, per mantenere vivo il ricordo di Giorgio Zanotto, della sua continua e appassio­nata opera, del suo entusiasmo e della passione civica manifestata in tutte le fun­zioni pubbliche e private da lui ricoperte, con atto in data 24 ottobre 2001 hanno isti­tuito una fondazione, che non ha fini di lucro, a cui è stata attribuita la denominazio­ne:

“FONDAZIONE GIORGIO ZANOTTO”

Dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE GIORGIO ZANOTTO – Ente del Terzo Settore” o anche solo “FONDAZIONE GIORGIO ZANOTTO – ETS”.

Art. 2 SEDE – DURATA

La Fondazione ha sede in Verona, Piazzetta Scala n. 2 e durata illimitata.

Art. 3 FINALITA’

3.1 La Fondazione, ispirandosi agli ideali di Giorgio Zanotto, testimoniati da una vi­ta di pensiero e di azione, ricca di valori civili, morali, professionali e religiosi, si pro­pone di perseguire esclusivamente finalità di pubblica utilità, educazione, istruzio­ne, assistenza sociale e ricerca scientifica. La Fondazione si prefigge di illustrare la figura e l’opera di Giorgio Zanotto mediante lo studio del suo pensiero e della sua o­pera e di porsi in tale prospettiva come soggetto di promozione e sostegno di inizia­tive culturali, sociali e scientifiche per lo sviluppo di Verona e del suo territorio.

3.2 La Fondazione rivolge pertanto una particolare attenzione alla illustrazione – nel contesto della storia veronese – della figura di Giorgio Zanotto e alla promozione di studi per lo sviluppo economico – sociale del territorio Veronese e per la crescita della conoscenza e della preparazione di quanti possano svolgere la loro attività nelle istituzioni pubbliche, nelle istituzioni economico-finanziarie e nelle opere catto­liche.

3.3 La Fondazione quindi, per il conseguimento dei propri fini istituzionali:

–          opera per la creazione e gestione di centri volti a favorire la formazione e l’eccellenza nell’ambito delle scienze amministrative ed economico-finanziarie; promuove studi o corsi di studio nelle materie indicate direttamente o in collabora­zione con altre istituzioni pubbliche o private;

–          istituisce e assegna borse di studio a giovani meritevoli e promettenti;

–          sviluppa iniziative tese ad approfondire e diffondere la conoscenza di discipline che mirino al progresso sociale e culturale del territorio veronese;

–          coltiva rapporti di collaborazione con università e istituzioni italiane e straniere, favorendo lo scambio di esperienze culturali e formative anche valorizzando i crediti didattici conseguiti presso tali strutture;

–          cura la pubblicazione di studi e ricerche che abbiano come contenuti la figura, il pensiero e l’opera di Giorgio Zanotto e promuove la raccolta, lo studio e la pubblica­zione dei suoi scritti.

Art. 4 PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio iniziale è indicato nell’atto costitutivo.

4.2 Esso si incrementerà quindi con ogni altro eventuale contributo o donazione, che provenga da enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che, volendo partecipare allo sviluppo delle iniziative della Fondazione, dichiarino espressamen­te di destinare il loro apporto ad incremento del patrimonio, per il conseguimento, delle finalità istituzionali.

Art. 5 ENTRATE

La Fondazione persegue le sue finalità potendo contare e disponendo liberamente delle rendite del proprio patrimonio e di ogni contributo che sia destinato alla immediata realizzazione delle iniziative statutarie.

Art. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 ° maggio e termine il 30 aprile di ogni anno.

Art. 7 FONDATORI

7.1 Sono Fondatori:

  • la Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero;
  • la Società Cattolica di Assicurazione;
  • la Famiglia Zanotto (come meglio indicata nell’atto di istituzione della Fondazione).

7.2 Ai Fondatori spetta il compito di nominare il Revisore Contabile.

Art. 8 ORGANI

Organi della Fondazione sono:

  • il Presidente
  • il Consiglio di Fondazione
  • il Revisore Contabile.

Art. 9 PRESIDENTE

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Fondazione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Tuttavia e salvo le eccezioni di cui in appresso, il Presidente della Fondazione è di diritto, per i primi dieci anni di durata, il Presi­dente designato all’atto della costituzione della Fondazione.

9.2 Nel caso di non disponibilità del Presidente di diritto si procede alla nomina del Presidente.

9.3 In caso di cessazione dalla carica di Presidente prima del compimento dei dieci anni, il Consiglio di Fondazione provvederà alla nomina del Presidente con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 12.4.

9.4 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presie­de il Consiglio di Fondazione, cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati dagli organi della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega.

9.5 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno e­sercitate da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Fondazione tra i membri designati dai Soci Fondatori, con le maggioranze previste al successivo punto 12.4.

9.6 Il Presidente svolge il compito di impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

9.7 La carica di Presidente non dà diritto ad emolumenti o compensi.

 

Art. 10 PRESIDENTE ONORARIO

10.1 All’atto della costituzione i Fondatori hanno attribuito alla signora Giovanna Zanotto Tanara, per tutta la durata della sua vita, la carica di Presidente Onorario del­la Fondazione.

10.2 Il Presidente Onorario è membro del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sue riunioni con diritto di intervento e di voto.

Art. 11 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

11.1 Il Consiglio di Fondazione è composto:

  • dal Presidente della Fondazione;
  • dal Presidente Onorario;
  • da due membri nominati dalla Banca Popolare di Verona;
  • da un membro nominato dalla Società Cattolica di Assicurazione;
  • da un membro nominato dalla Famiglia Zanotto (sino a che permarrà in carica la signora Giovanna Zanotto Tanara, quale Presidente Onorario, e da due membri nel periodo successivo);

11.2 Nel caso un soggetto cui compete la nomina di un membro del Consiglio di Fondazione non proceda alla nomina entro tre mesi dall’invito fatto dalla Fondazio­ne a voler indicare il designato, il Consiglio si ritiene regolarmente formato dai membri fino a quel momento nominati.

11.3 Il numero dei membri può essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio fino a raggiungere il numero massimo di nove Consiglieri.

11.4 I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 12 POTERI DEL CONSIGLIO

12.1 Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e  straordinaria e assume le proprie deliberazioni ispirandosi agli ideali ed ai valori testimoniati da Giorgio Zanotto nel corso della sua vita e ne assicura il rispetto anche nella successiva fase di esecuzione.

Il Consiglio in particolare:

  • approva entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
  • delibera l’accettazione di contributi e donazioni nonché gli acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili;
  • dispone il più conveniente impiego del patrimonio:
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
  • delibera la costituzione di centri di studio e ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;
  • provvede alla nomina del Segretario;
  • delibera sulle modifiche dello statuto;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente.

12.2 Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte l’anno o quando co­munque il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Presidente O­norario ovvero da un terzo dei suoi membri.

12.3 Il Consiglio è convocato presso la sede della Fondazione o comunque in pro­vincia di Verona dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso personale contenente l’ordine del giorno inviato almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

La convocazione può essere inviata anche via e-mail, previa comunicazione da par­te dei Consiglieri di indirizzi e-mail sempre aggiornati.

12.4 Le deliberazioni del Consiglio si considerano approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto o lo scioglimento della Fonda­zione devono ottenere il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio.

12.5 Alla riunione del Consiglio di Fondazione i Consiglieri possono partecipare an­che in collegamento audio/videoconferenza. In tal caso dovranno comunque essere personalmente presenti il Presidente e il Segretario nel luogo della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Fondazione partecipa senza diritto di voto il Segretario.

12.6 Il Consiglio con voto unanime può invitare, ove lo ritenga opportuno, alle sue riunioni anche persone estranee alla Fondazione.

12.7 La carica di membro del Consiglio di Fondazione non dà diritto ad emolumenti o compensi.

Art. 13 SEGRETARIO

113.1 Il Segretario può essere persona esterna o dipendente della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Fondazione su proposta del Presidente, e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

13.2 Con la deliberazione di nomina dovrà essere determinato il compenso del Se­gretario.

13.3 Il Segretario:

  • collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio;
  • collabora con il Presidente per la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo annuale;
  • collabora con il Presidente alla gestione della Fondazione;
  • sovrintende a tutti i servizi generali e amministrativi;
  • tiene la contabilità della Fondazione e le scritture contabili;
  • ha l’incarico di redigere il verbale di ciascuna adunanza del Consiglio e di sottoscriverlo assieme al Presidente.

13.4 Il Consiglio di Fondazione, all’atto della nomina, determinerà gli emolumenti o  compensi per il Segretario.

Art.14 REVISORE CONTABILE

14.1 Il controllo contabile e il controllo sulla correttezza della gestione e sulla sua conformità a norme di legge e di  Statuto è attribuito ad un Revisore Contabile scelto tra soggetti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.

14.2 Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio e dura in carica per cinque an­ni ed è rieleggibile.

14.3 All’atto della nomina il Consiglio determinerà l’emolumento del Revisore Contabile.

Art. 15 NORME GENERALI

15.1 Salvo diverse disposizioni contenute nel presente Statuto, ovvero nell’atto di nomina, tutte le cariche degli organi della Fondazione sono svolte in forma totalmente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

 

15.2 Nel caso venissero meno gli scopi della Fondazione ed in ogni altra ipotesi di estinzione dell’ente, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad En­ti Pubblici che abbiano finalità analoghe.

 

F.to Carlo Fratta Pasini

Ft.to Laura Curzel – impronta del Sigillo

Verona, 30 novembre 2015